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sabato 11 giugno 2016

UN CORTESE INVITO PER QUEI 480.000 EURO: ANNULLATE IN AUTOTUTELA QUELLA DELIBERAZIONE E QUELLA DETERIMNAZIONE…

IL PRESIDENTE DELL'ANAC - DOTT. RAFFAELE CANTONE (FONTE INTERNET)

Oggi, ho letto il brano, pubblicato sul Blog Qui S’Antonino dall’amico Costanzo Rosa è titolato “AFFIDAMENTO DEL VALORE DI480.576 EURO SENZA GARA”. Per coloro che non l’avessero letto possono prenderne visione Cliccando QUI.

 

Io, preso atto di quanto descritto nel suo brano dall’amico Costanzo Rosa (Clicca QUI),

vorrei con il presente brano

rivolgere al Sindaco
ed a Tutti i Membri
della Giunta Comunale
che hanno approvato
la Deliberazione
n° 49 del 19 maggio 2016
 
RIVOLGERE
UN CORTESE
INVITO:

"Prendete, compiuti i dovuti accertamenti a seguito della lettura del presente brano,
 seriamente ed immediatamente 
in considerazione la possibilità,
di provvedere con estrema celerita’ all’annullamento in autotutela ai sensi della legge 241/90 e s.m.i.
della Deliberazione di Giunta Comunale
n° 49 del 19 maggio 2016 avente per oggetto “Servizio di Ristorazione Scolastica. Rinnovo contratto ditta Sodexo, Periodo Agosto 2016/Luglio 2019  e conseguente determinazione del responsabile di servizio.”
 

PERCHE’ ???
 

Semplice, per evitare che qualche Anima Pia e Misericordiosa che popola questo mondo e circonda con la sua eterea presenza il Municipio di Saluggia, prenda atto di quanto stiamo per mostrarvi, e dopo apposita interrogazione\interpellanza sull’argomento, oppure, senza passare dall’aula del Consiglio Comunale transiti

dalla lettura ai fatti, decidendo

di esporre\segnalare la situazione venutasi a creare con l’approvazione della Delibera di Giunta Comunale n° 49 del 19 maggio 2016.

 


E scusa Marco,

potresti spiegarci quale situazione si sarebbe,

(il condizionale è d'obbligo) 

venuta a creare con l’approvazione della Deliberazione della Giunta Comunale sopracitata,

tale da indurti a suggerire cortesemente

al Sindaco ed ai componenti della Giunta ce hanno approvato tale Deliberazione  l’annullamento in autotutela dell’atto

ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i ?


 

SEMPLICE, POTETE FARLO

ANCHE VOI DA CASA.

 

Andate su Google oppure altro motore di ricerca  a piacimento e scrivete le seguenti parole chiave:

 

CANTONE ANAC PARERE 18 NOVEMBRE 2015

Oppure per comodità e rapidità
 

 


Potrete così anche Voi, stando comodamente seduti a casa vostra, leggere il parere espresso, il 18 novembre 2015,  non da me, ma
dal Dott. Raffaele Cantone, in aspettativa dalla magistratura, e presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione (l'ANAC),

avente per oggetto

Utilizzo improprio

delle proroghe/rinnovi di  contratti pubblici”  

che ad un certo punto,
(lo trovate scorrendo il testo)
testualmente recita:


“Al di fuori dei casi strettamente previsti  dalla legge (art. 23, legge n. 62/2005) la proroga dei contratti pubblici costituisce una violazione dei principi enunciati all'art. 2 del d.lgs.  163/2006 e, in particolare, della libera concorrenza, parità di trattamento,  non discriminazione e trasparenza. La proroga, nella sua accezione tecnica, ha carattere di temporaneità (Ndr.  Leggasi varie sentenze alla mano, probabilmente, qualche mese e non tre anni come nella Deliberazione sopracitata) e di strumento atto esclusivamente ad assicurare il  passaggio da un regime contrattuale ad un altro. Una volta scaduto un  contratto, quindi, l'amministrazione, qualora abbia ancora necessità di avvalersi dello stesso tipo di prestazione, deve effettuare una nuova gara (Cons.  di Stato n. 3391/2008).
Quanto  al rinnovo, è stato chiarito che a seguito dell'intervento abrogativo dell'art.  23 della legge n. 62/2005 (c.d. legge comunitaria 2004), nei confronti della  legge n. 537/1993, l'orientamento giurisprudenziale maggioritario attribuisce  al divieto di rinnovo dei contratti di appalto scaduti una valenza generale e  preclusiva sulle altre e contrarie disposizioni della normativa nazionale che  consentono di eludere il divieto di rinnovazione dei contratti pubblici. Tuttavia,  l'Autorità ha rilevato residuali margini di applicabilità del rinnovo espresso  a determinate condizioni e nel rispetto dei principi comunitari di trasparenza  e par condicio alla base dell'evidenza pubblica. In particolare, l'art. 57  comma 5 lett. b) del d.lgs. n. 163/2006 ripristina indirettamente la  possibilità di ricorrere al rinnovo dei contratti, ammettendo la ripetizione  dei servizi analoghi, purché tale possibilità sia stata espressamente prevista  e stimata nel bando e rientri in determinati limiti temporali (cfr. Parere n.  242/2008; Deliberazione n. 183/2007 della ex Avcp).
Ma, soprattutto, condizione inderogabile per l'affidamento diretto dei servizi  successivi è che il loro importo complessivo stimato sia stato computato per la  determinazione del valore globale del contratto iniziale, ai fini delle soglie  di cui all'art. 28 del citato d.lgs. 163 e degli altri istituti e adempimenti  che la normativa correla all'importo stimato dell'appalto. Si rinvia – ex  plurimis - alla deliberazione n. 6 del 20.02.2013 e al parere AG 38/13 del  24.07.2013.


Ora, formulo tre domande:
 
1) considerato che, l'affidamento dei servizi oggetto della Deliberazione è avvenuto con forma diretta (rinnovo), ed in assenza di regolare gara d'appalto,  è che l'importo complessivo stimato, dei servizi  successivi al rinnovo,  sia stato computato in 480.000 euro, come si desume  dalla lettura della Determinazione del Dirigente AREA AMMINISTRATIVA AFFARI GENERALI E AFFARI SOCIALI ORGANIZZAZIONE GENERALE DELL’AMMINISTRAZIONE - N.33 DEL 31/05/2016, tale importo è sopra soglia stabilito dalla Legge Comunitaria e Nazionale  ?
 
2) Tale importo v-i-o-l-a le norme richiamate, nella sua  Circolare,  dal Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione il 18 novembre 2015 ???


3) il Rinnovo dell’appalto rispetta tutti i criteri richiamati nella sua Circolare dal Presidente dell’Autorità NazionaleAnticorruzione il 18 novembre 2015 ???

 

La risposta la lasciamo

al Sindaco ed alla Giunta Comunale

che hanno approvato

la Delibera di Giunta Comunale

n° 49 del 19 maggio 2016.


 

In alternativa, lasciamo, inoltre,

 al duo della minoranza consigliare

Per Saluggia – Amici in Comune

libera facoltà di proporre

al prossimo Consiglio Comunale,

con lo stesso pacifico spirito di collaborazione
 
che cortesemente anima noi,
 
 ad invitare

la Giunta Comunale
 
ad assumere un Atto che ci sembra dovuto: 
 
l'annullamento in autotutela ai sensi della
 
Legge 241/90 e s.m.i. 


Li autorizziamo pacificamente,
 
 
 
 
il duo della minoranza consigliare

Per Saluggia – Amici in Comune ,
 
 
 
 
per velocizzare la formulazione del quesito,
ad un copia-incolla delle nostre 3 domande,
 che abbiamo formulato 
al Sindaco oppure alla Giunta,
formalizzandole
con apposita interrogazione consigliare.
 
Così fughiamo ogni dubbio
ai Cittadini di Saluggia
che
sono i
legittimi proprietari
di quei
480.000 euro
spesi dalla Giunta Comunale.

 
Naturalmente
lo possono
integrare
migliorare
oppure
tacere.


Ciao alla prossima
e chiunque volesse
liberamente replicare
alla presente
può farlo sempre qui:
marco.pasteris@yahoo.it