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venerdì 17 giugno 2016

ARCHIVIATA...


Carissime Lettrici
e
Carissimi Lettori
del 
Blog Qui Saluggia

vi ricordate il brano titolato

“CON RISERVA DI DECIDERE NEI PROSSIMI GIORNI”


(per leggerlo Clicca QUI)

ed il brano titolato

DIFFAMAZIONE, DENUNCIATO IL SINDACO


(per leggerlo Clicca QUI)


Ora, abbiamo un aggiornamento.

Abbiamo, difatti, appreso la seguente notizia
che testualmente riportiamo:
 

"Il Giudice dott. Giulia Pravon, sciolta la riserva, ha emesso la seguente

ORDINANZA

letti gli atti del procedimento penale di cui in epigrafe nei confronti di

- BARBERIS FIRMINO FRANCESCO, generalizzato in atti difeso dall'Avv. Marina Tonso e dall'Avv. Emanuela Bretti del Foro di .Ivrea

- PASTERIS MARCO, generalizzato in atti, difeso dall'Avv. Piero Alberto del Foro di Vercelli

indagati in ordine al reato di cui all'art. 595 comma 3 C.P.;

Vista la richiesta di archiviazione del Pubblico Ministero;

Vista l'opposizione tempestivamente presentata dalla parte offesa;

Sentite le parti comparse all'udienza;

O S S E R V A

Ritiene questo Giudice che la richiesta di archiviazione debba essere accolta, per le medesime ragioni di merito in essa esposte, che devono intendersi qui integralmente ritrascritte, non emergendo in atti elementi idonei e sufficienti a sostenere l'accusa in relazione al reato ipotizzato.

Va preliminarmente osservato che non si pone questione di procedibilità, posto che nel verbale di ratifica del 16.1.2015 e nei successivi la parte offesa ha sempre espressamente qualificato come querela l'esposto di volta in volta depositato.

Nel merito si osserva, invero, che nei fatti oggetto dei vari esposti non è dato apprezzare il superamento dei limiti del diritto di critica, che, per come tracciato dai più recenti arresti interpretativi della Suprema Corte, certamente tollera l'uso di espressioni forti e toni aspri, purché non generici, ma ricollegabili a fatti specifici. I toni non trascendono nell'offesa gratuita, volgare, inutilmente denigratoria, tenuto anche conto delle modalità espressive proprie della satira - con specifico riguardo ai contenuti del blog - e delle caratteristiche della parte offesa, con un ruolo di significativo interesse pubblico, citata e criticata in tale sua veste, tra l'altro in relazione al gruppo politico di appartenenza, con modalità che - magari irriverenti - ineriscono al tema in discussione.

"In tema di diffamazione a mezzo stampa, ai fìni del riconoscimento dell'esimente prevista dall'art. 51 cod. pen., qualora l'articolo contenga una critica formulata con modalità proprie della satira, il giudice, nell'apprezzare il requisito della continenza, deve tener conto del linguaggio essenzialmente simbolico e paradossale dello scritto satirico, rispetto al quale non si può applicare il metro consueto di correttezza dell'espressione, restando, comunque, fermo il limite del rispetto dei valori fondamentali, che devono ritenersi superati quando la persona pubblica, oltre che al ludibrio
della sua immagine, sia esposta al disprezzo." (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 37706 del 23.05.2013)

- "In tema di diffamazione a mezzo stampa, il rispetto della verità del fatto assume in riferimento all'esercizio del diritto di critica politica un limitato rilievo necessariamente affievolito rispetto alla diversa incidenza sul versante del diritto di cronaca, in quanto la critica. Quale espressione di opinione meramente soggettiva, ha per sua natura carattere congetturale, che non può, per definizione. pretendersi rigorosamente obiettiva ed asettica" (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 49570 del 23.09.2014).


P.Q.M.


Visti gli artt.409 - 410 - 127 C.P.P.;

dispone l'archiviazione del procedimento e ordina la restituzione degli atti al Pubblico Ministero in sede.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di rito.

Vercelli, 14 giugno 2016"


Ciao alla prossima
e  chiunque volesse
liberamente replicare
può farlo sempre qui:

marco.pasteris@yahoo.it